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O.M. 18/07/2002 n. 3230
2. Il commissario richiede l'erogazione delle risorse di cui alle lettere a) e b), comma 1, del presente articolo ai competenti Ministeri che provvedono al trasferimento dei fondi sulla contabilitā speciale all'uopo istituita, in tempi compatibili con le esigenze di intervento.
Art. 11.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri č estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2002 Il Presidente: Berlusconi
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitā, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamitā, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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